CHE COS’E’

Conosciuto dai più come pensione sociale, è oggi l’Assegno sociale 2019, una prestazione economica erogata dall’Inps ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico e raggiungono una certa soglia di età anagrafica. Viene concesso a nuclei con redditi bassi e con un numero di contributi non sufficienti a garantirsi un assegno pensionistico dignitoso.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

L’assegno sociale spetta a:

cittadini italiani,
stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza,
cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La novità è che, mentre nel 2018 si dovevano compiere 66 anni e 7 mesi di età, dal 2019 la soglia minima di età per accedere alla prestazione diventerà quella dei 67 anni. Ciò lo precisa l’Inps nel messaggio numero 4570/2018 pubblicato dall’Istituto di previdenza in relazione all’applicazione della disciplina relativa agli aumenti della speranza di vita

Oltre al requisito dell’età dei 67 anni occorrono:

lo stato di bisogno economico,
la cittadinanza italiana,
la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Tuttavia, per i cittadini stranieri comunitari, la normativa prevede che questi debbano essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza mentre per i cittadini extracomunitari che debbano essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

LIMITI REDDITUALI

L’importo intero dell’assegno è pari a 453€ per 13 mensilità .La possibilità della liquidazione integrale dipende in gran parte dal reddito dell’interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene erogato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia).

Ai fini della determinazione dell’importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile.

PER GLI INVALIDI E PER I SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI

La novella ha effetti indiretti anche per gli invalidi civili.

Infatti dal 1° gennaio 2019 viene innalzato a 67 anni anche il requisito anagrafico per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

La trasformazione (automatica) di queste prestazioni in assegno sociale sostitutivo avverrà, pertanto, non più all’età di 66 anni e 7 mesi bensì all’età di 67 anni; e, di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

L’Istituto informa che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, saranno considerati comunque “ultrassessantacinquenni”.

Ne consegue che tali soggetti:

a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizionedi invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità civileo l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.