Con il testo del maxi emendamento della Legge di Bilancio 2019, ART 1 COMMA 485 DELLA LEGGE DEL 30 Dicembre 2018, è stato approvato in via definitiva una nuova misura in merito al congedo di maternità, ossia il periodo di astensione obbligatoria da lavoro che spetta alle donne lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio.
Dal 2019, le donne lavoratrici, previo benestare di un medico, potranno decidere di lavorare fino al nono mese di gravidanza e fruire dei 5 mesi del congedo di maternità obbligatorio dopo il parto.
Pertanto, le donne lavoratrici possono esercitare l’opzione di voler fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
COME FUNZIONA E A CHI SPETTA
Anche per l’anno 2019, spetta:
- Alle Lavoratrici dipendenti assicurate dall’Inps anche per la maternità;
- Alle Apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un periodo di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- Alle Disoccupate o sospese: a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternità;
- alle disoccupate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità;
- alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazionea condizione che non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità; e siano stati, inoltre, versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo;
- alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo di maternità (oppure nello stesso anno del congedo, prima dell’inizio del congedo stesso);
- alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari(colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
- alle lavoratrici a domicilio
- alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta per le lavoratrici dipendenti è pari all’80% della retribuzione globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
Alle neomamme iscritte alla Gestione separata, qualora il reddito derivi dallo svolgimento di attività di libero professionista o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l’indennità di congedo è pari all’80% di 1/365 del reddito.
L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro È, invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici disoccupate o sospese
- Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità.
COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA
La domanda per il congedo obbligatorio di maternità dovrà essere presentata all’INPS telematicamente utilizzando i consueti canali di trasmissione prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto o comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile inviando il certificato medico di gravidanza e , successivamente comunicando la data di nascita del nascituro e le sue generalità entro i 30 giorni del parto.
Si ricorda che le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte alla Sede competente in originale ed in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
In attesa che venga emanatala circolare operativa, per salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, l’Inps ha reso possibile alle stesse di esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione.