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	<title>Fisco Archivi - Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</title>
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	<description>Associarsi Conviene - Rappresentanza Nazionale</description>
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	<title>Fisco Archivi - Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</title>
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		<title>Contributi a fondo perduto: domanda online a partire da martedì 30 marzo 2021</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/contributi-a-fondo-perduto-domanda-online-a-partire-da-martedi-30-marzo-2021/">Contributi a fondo perduto: domanda online a partire da martedì 30 marzo 2021</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h3>A partire da martedì 30 marzo 2021 si potrà presentare domanda online per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto disciplinati dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.</h3>
<p>Tali contributi a fondo perduto potranno essere ottenuti anche senza calo di fatturato: il nuovo meccanismo di accesso alla misura di ristoro conferma la via preferenziale per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Ok agli aiuti anche in assenza del requisito chiave richiesto per le attività più “giovani”: è una regola prevista anche dall’articolo 25 del Decreto Rilancio che ha introdotto la misura lo scorso maggio.</p>
<h2>DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: a chi spettano?</h2>
<p>Il testo del Decreto Sostegni, pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, si apre con i nuovi contributi a fondo perduto.</p>
<p>Il principale strumento a supporto delle partite IVA di questo nuovo pacchetto di aiuti viene delineato nell’articolo 1 del DL numero 41 del 2021, che conferma e rinnova la misura introdotta all’inizio dell’emergenza coronavirus.</p>
<p>Come in passato, solo chi ha registrato un riduzione del fatturato può beneficiare delle somme stanziate, da un minimo di 1.000 e 2.000 euro fino a un massimo di 150.000 euro.</p>
<p>Si conferma la regola ma anche l’eccezione: chi ha attivato una partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, infatti, ha diritto a ricevere gli aiuti anche senza calo di fatturato.</p>
<h2>DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: le novità</h2>
<p>Sintetizzando al massimo, quindi, non viene modificato il doppio canale di accesso:</p>
<p>con calo di fatturato per tutti i titolari di “partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”;<br />senza calo di fatturato per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Ma le novità introdotte sono diverse e riguardano anche il requisito chiave. Il calcolo per verificare se si hanno o meno le carte in regola per accedere alla misura va effettuato su un periodo più ampio rispetto al passato: bisogna considerare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due interi anni, 2019 e 2020, e metterli a confronto.</p>
<p>La riduzione del 30 per cento, e non più del 33 per cento come stabilito dai precedenti provvedimenti emergenziali, fa scattare il diritto a beneficiare del sostegno.<br />In linea generale, il valore della perdita subita rappresenta anche la base per calcolare a quanto ammonta il contributo a fondo perduto.</p>
<table class="spip">
<thead>
<tr class="row_first">
<th id="idce07_c0">Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto</th>
<th id="idce07_c1">Ricavi e compensi di imprese e professionisti</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="row_odd odd">
<td headers="idce07_c0">60 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">fino a 100 mila euro</td>
</tr>
<tr class="row_even even">
<td headers="idce07_c0">50 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra 100 mila e 400 mila euro</td>
</tr>
<tr class="row_odd odd">
<td headers="idce07_c0">40 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra 400 mila euro e 1 milione di euro</td>
</tr>
<tr class="row_even even">
<td headers="idce07_c0">30 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra un milione e 5 milioni di euro</td>
</tr>
<tr class="row_odd odd">
<td headers="idce07_c0">20 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra 5 e 10 milioni di euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2></h2>
<h2>DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: come calcolare l’importo</h2>
<p>Ma come si calcola l’importo del contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019?</p>
<p>È possibile ipotizzare una risposta incrociando il testo del Decreto Sostegni con le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla misura prevista dal Decreto Rilancio:</p>
<p>se dal confronto tra 2020 e 2019 emerge un valore pari a zero o positivo, spetta l’importo minimo:<br />1.000 euro per le persone fisiche;<br />2.000 euro per tutti gli altri soggetti;<br />se, invece, emerge un valore negativo, quindi una riduzione, è possibile applicare la percentuale relativa alla soglia di ricavi e compensi di riferimento.</p>
<p>In ogni caso, però, se l’importo risulta inferiore al minimo stabilito, spettano comunque 1.000 o 2.000 euro.</p>
<h2>Modalità di fruizione del contributo</h2>
<p>A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:<br />&#8211; mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);<br />&#8211; mediante riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.<br />La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.<br />Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24. Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo).</p>
<p>La domanda potrà essere presentata a partire da martedì 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.</p>
<p>Provvedimento attuativo, modello di domanda, istruzioni e specifiche tecniche sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni.pdf" target="_blank" rel="noopener">Guida alla domanda a cura dell’Agenzia delle Entrate</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/provvedimento_agenzia_delle_entrate_contributi_a_fondo_perduto.pdf" target="_blank" rel="noopener">Contributi a fondo perduto: provvedimento Agenzia delle Entrate</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_mod.pdf" target="_blank" rel="noopener">Modulo di domanda contributi a fondo perduto</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_istr.pdf" target="_blank" rel="noopener">Istruzioni contributi a fondo perduto</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/contributi_a_fondo_perduto_specifiche_tecniche.pdf" target="_blank" rel="noopener">Specifiche tecniche domanda contributo a fondo perduto Decreto Sostegni</a></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Nella precompilata spazio a rette per asili nido ed erogazioni liberali</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/nella-precompilata-spazio-rette-asili-nido-ed-erogazioni-liberali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 09:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con due decreti del Mef pubblicati ieri, viene disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a ulteriori tipologie di oneri detraibili e deducibili Diventano sempre più numerose le informazioni che i contribuenti potranno trovare all’interno della propria dichiarazione precompilata. A partire da quest’anno, infatti, all’Agenzia delle entrate saranno trasmessi, affinché vengano utilizzati [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Con due decreti del Mef pubblicati ieri, viene disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a ulteriori tipologie di oneri detraibili e deducibili</strong></em></p>
<p><span id="more-116"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Diventano sempre più numerose le informazioni che i contribuenti potranno trovare all’interno della propria dichiarazione precompilata. A partire da quest’anno, infatti, all’Agenzia delle entrate saranno trasmessi, affinché vengano utilizzati per la predisposizione della dichiarazione, anche i dati relativi alle spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido e alle erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle  fondazioni e di ulteriori associazioni. A stabilirlo due decreti del ministero dell’Economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.</p>
<p><strong>Dati delle rette per la frequenza degli asili nido</strong><br />
Il <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7b0D1192B3-878D-4B59-907A-B0DA8228D978%7d" target="_blank" rel="noopener">primo</a> dei due decreti pubblicati ieri riguarda la trasmissione dei dati delle spese relative alle rette pagate dai genitori per la frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati) da parte dei figli.<br />
Per questa tipologia di spesa è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio: la detrazione massima, quindi, è di 120 euro a figlio (<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b6DCEE0AB-1EC9-438E-B53B-9A5802F6D699%7d&amp;codiceOrdinamento=200000100000000&amp;articolo=Articolo%201" target="_blank" rel="noopener">articolo 1</a>, comma 335, legge 266/2005 e <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7bCE28DC81-1C99-4F88-90CF-D8EBEEF33EA2%7d&amp;codiceOrdinamento=200000200000000&amp;articolo=Articolo%202" target="_blank" rel="noopener">articolo 2</a>, comma 6, legge 203/2008).</p>
<p>A partire da quest’anno, quindi, gli asili nido devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione contenente le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ciascun figlio per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili.</p>
<p>La comunicazione deve essere inviata entro il <strong>28 febbraio</strong> di ciascun anno.</p>
<p>Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette.</p>
<p>Devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate (entro il medesimo termine) anche i dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente. In questo caso, deve essere indicato anche l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati, invece, i rimborsi indicati nella Certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta.</p>
<p>Il decreto, infine, rimanda a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.</p>
<p><strong>Dati delle erogazioni liberali</strong><br />
Il <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7bF548F148-F79F-401D-A9FE-A58B0FFD60B9%7d" target="_blank" rel="noopener">secondo</a> decreto di ieri, invece, disciplina la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni. Ai fini Irpef, queste erogazioni costituiscono, a seconda dei casi, oneri detraibili o deducibili.</p>
<p>Per questa tipologia di dati, la trasmissione all’Agenzia delle entrate viene introdotta in via <strong>sperimentale</strong> e <strong>facoltativa</strong> per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.<br />
Più precisamente, possono scegliere di inviare i dati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le Onlus,</li>
<li>le associazioni di promozione sociale</li>
<li>le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico</li>
<li>le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Dpcm.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se si esercita la facoltà, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il <strong>28 febbraio</strong> dell’anno successivo a quello di riferimento, un’apposita comunicazione contenente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dalle persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate)</li>
<li>i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il decreto, inoltre, si preoccupa di ricordare che a partire dal periodo d’imposta 2018 (quindi, in vista della dichiarazione precompilata 2019) alle erogazioni liberali in esame si applicheranno le nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore (<em>cfr</em> articolo 83, Dlgs 117/2017).</p>
<p>Dato il carattere sperimentale dell’adempimento, viene esclusa l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati (100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50mila euro – <em>cfr</em> articolo 3, comma 5-<em>bis</em>, Dlgs 175/2014).<br />
Tuttavia, le sanzioni si applicano se l’errore nella comunicazione dei dati ha determinato un’indebita fruizione di oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata.</p>
<p>Anche in questo caso, toccherà a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definire le modalità tecniche da seguire per la trasmissione telematica delle comunicazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/nella-precompilata-spazio-rette-asili-nido-ed-erogazioni-liberali/">Nella precompilata spazio a rette per asili nido ed erogazioni liberali</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione precompilata 2018: cambiano le specifiche tecniche</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/dichiarazione-precompilata-2018-cambiano-le-specifiche-tecniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 08:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>On line i nuovi tracciati per comunicare i dati delle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, delle spese sanitarie e dei contributi di previdenza complementare Con un pacchetto di quattro distinti provvedimenti, in vista della elaborazione della dichiarazione precompilata 2018, sono state ritoccate e aggiornate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/dichiarazione-precompilata-2018-cambiano-le-specifiche-tecniche/">Dichiarazione precompilata 2018: cambiano le specifiche tecniche</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On line i nuovi tracciati per comunicare i dati delle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, delle spese sanitarie e dei contributi di previdenza complementare</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Con un pacchetto di quattro distinti provvedimenti<strong>,</strong> in vista della elaborazione della dichiarazione precompilata 2018, sono state ritoccate e aggiornate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori interessati, dei dati relativi ad alcune tipologie di spese effettuate nel corso del 2017. Lo scopo è fornire al contribuente una dichiarazione dei redditi “preconfezionata” sempre più corretta e completa.</p>
<p>I provvedimenti, tutti datati 6 febbraio 2018, riguardano la comunicazione dei dati relativi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> alle <u>spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti condominiali</u>. Il provvedimento, rispetto al precedente del 27 gennaio 2017, aggiorna le specifiche tecniche (implementando anche la bozza già disponibile online) e rivede alcuni aspetti concernenti la trasmissione e la relativa ricevuta di acquisizione e i casi di errata comunicazione dei codici fiscali</li>
<li>ai <u>pagamenti effettuati con bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica</u>. In questo caso, vengono sostituite le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 maggio 2014; i nuovi tracciati contengono una causale che consente di individuare i bonifici relativi alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati</li>
<li>ai <u>contributi versati alle forme pensionistiche complementari</u>. Cambiano le specifiche tecniche rispetto a quelle allegate al provvedimento del 27 gennaio 2017 e anche rispetto alla bozza già disponibile sul sito dell’Agenzia. In particolare, l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i tracciati alla previsione dell’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale di colui che ha sostenuto la spesa se diverso dalla persona iscritta alla forma di previdenza complementare</li>
<li>alle <u>spese sanitarie rimborsate</u>. I tracciati record allegati al provvedimento odierno modificano quelli del 27 gennaio 2017, consentendo l’acquisizione delle informazioni riguardanti i contributi detraibili anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano i rimborsi delle spese sanitarie. Le nuove specifiche tecniche si differenziano anche rispetto alla bozza già disponibile sul sito delle Entrate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti, infine, ricordano che l’Agenzia comunicherà tempestivamente eventuali successive e ulteriori correzioni delle specifiche tecniche, pubblicandole nell’apposita sezione del sito.</p>
<p><!--mor<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>e--></p>
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