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	<title>Confesercenti Vesuviana &#8211; Associazione Datoriale &#8211; Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</title>
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	<description>Associarsi Conviene - Rappresentanza Nazionale</description>
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	<title>Confesercenti Vesuviana &#8211; Associazione Datoriale &#8211; Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</title>
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	<item>
		<title>Autotrasportatori: avviso apertura della procedura di pagamento quote anno 2024</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/autotrasportatori-avviso-apertura-della-procedura-di-pagamento-quote-anno-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 13:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fare Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/autotrasportatori-avviso-apertura-della-procedura-di-pagamento-quote-anno-2024/">Autotrasportatori: avviso apertura della procedura di pagamento quote anno 2024</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Con delibera <a href="https://www.alboautotrasporto.it/documents/20182/23360/DELIBERA+CONTRIBUTO+ISCRIZIONE+ALBO+n.+9+dell11+ott+2023+PDF.pdf/ea5ce88a-6a05-493f-8394-51407a8b0425">n. 9 dell&#8217;11 ottobre 2023</a>, pubblicata in G.U., è stata determinata, per l’anno 2024, la misura del contributo annuale che le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori devono corrispondere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 della legge n. 298 del 1974.</span></p>
<p><span><b>Il calcolo della quota 2024 è effettuato in base al parco veicolare delle imprese rilevato alla data del 24 OTTOBRE 2023 compreso</b>.</span></p>
<p><span>Il versamento del contributo va <b>effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “Pagamento quote” </b>del Portale dell’Albo degli autotrasportatori raggiungibile all’indirizzo <a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>.  È necessario quindi collegarsi al Portale dell’Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare, procedere al pagamento.</span></p>
<p><span><b>DAL 6 NOVEMBRE 2023 E FINO AL 31 DICEMBRE 2023</b><b> SI POSSONO PAGARE LA QUOTA 2024 E LE QUOTE RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI EVENTUALMENTE NON PAGATE TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA SEMPRE PREVIA REGISTRAZIONE ED ACCESSO AL PORTALE</b>:</span></p>
<p><span>Il pagamento su PagoPA basa i pagamenti sul concetto di Posizione Debitoria (PD).</span></p>
<p><span>Per le quote dell’Albo, la posizione debitoria viene creata direttamente dall’utente e nasce già abbinata alla specifica quota annuale che l’Impresa deve pagare. Ciò rende automatica l’associazione del pagamento con la quota dovuta.</span></p>
<p><span>La PD è collegata al c/c dell’Ente creditore e viene identificata univocamente da una sequenza di numeri detta IUV (Identificativo Univoco di Pagamento).</span></p>
<p><span>Si può pagare una PD alla volta. Il pagamento può essere effettuato sia online che con la stampa dell’avviso di pagamento da utilizzare presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (es. tabaccaio).</span></p>
<p><span>Da quest’anno anche le imprese iscritte alla provincia autonoma di <b>BOLZANO</b> dovranno effettuare il pagamento <b>attraverso la piattaforma di PagoPA accedendo all’applicativo “Pagamento quote” del Portale dell’Albo degli autotrasportatori</b>. </span></p>
<p><span><b>MODALITA’ DI ACCESSO AL PORTALE E RICHIESTA DI ASSISTENZA</b></span></p>
<p><span><b>Se l’utente ha smarrito la password può procedere cliccando su “Area riservata” e poi “Recupera password” indicando la matricola e la mail\pec inserita in fase di registrazione al portale. In caso di difficoltà</b> <b>potrà</b> inviare una e-mail all’indirizzo <a href="mailto:ass-albo.ccaa@mit.gov.it">ass-albo.ccaa@mit.gov.it</a> avendo cura di indicare <b>numero di iscrizione all’Albo, numero di matricola, un indirizzo e-mail </b><b>non PEC</b><b> e un recapito telefonico</b>. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><b>PER OGNI ALTRA RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA ACCEDERE AL CUSTOMER PORTAL DISPONIBILE NELLA SEZIONE CONTATTI PREVIO INSERIMENTO DELLE PROPRIE CREDENZIALI IN </b><a href="https://www.alboautotrasporto.it/SSO/SSOLogin/LoginAlbo_initAction.action"><b>AREA RISERVATA</b></a>. </span></p>
<p><span><b>ASSISTENZA PAGAMENTI PAGOPA</b></span></p>
<p><span>Per richiedere assistenza nella fase di pagamento (dal carrello in poi) è disponibile la casella di posta <a href="mailto:assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it">assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it</a>.</span></p>
<p><span>Non è prevista la possibilità di accedere all&#8217;assistenza per i pagamenti PagoPA tramite il canale telefonico.</span></p>
<p><span>Di seguito il <b>manuale</b> con le istruzioni per il pagamento.</span></p>
<ul>
<li><span>  <a href="https://www.alboautotrasporto.it/documents/20182/23360/2024ManualeUtentePagQuotePagoPA.pdf/87db09ca-f078-4f37-94aa-019b2342cc96"><b>ManualeUtente_PagamentoQuota_ImpreseAl</b></a><b><a href="https://www.alboautotrasporto.it/documents/20182/23360/2024ManualeUtentePagQuotePagoPA.pdf/87db09ca-f078-4f37-94aa-019b2342cc96">bo.pdf</a></b></span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div>
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			</div>
				
				
			</div>
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		<item>
		<title>Contributi a fondo perduto: domanda online a partire da martedì 30 marzo 2021</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/contributi-a-fondo-perduto-domanda-online-a-partire-da-martedi-30-marzo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h3>A partire da martedì 30 marzo 2021 si potrà presentare domanda online per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto disciplinati dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.</h3>
<p>Tali contributi a fondo perduto potranno essere ottenuti anche senza calo di fatturato: il nuovo meccanismo di accesso alla misura di ristoro conferma la via preferenziale per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Ok agli aiuti anche in assenza del requisito chiave richiesto per le attività più “giovani”: è una regola prevista anche dall’articolo 25 del Decreto Rilancio che ha introdotto la misura lo scorso maggio.</p>
<h2>DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: a chi spettano?</h2>
<p>Il testo del Decreto Sostegni, pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, si apre con i nuovi contributi a fondo perduto.</p>
<p>Il principale strumento a supporto delle partite IVA di questo nuovo pacchetto di aiuti viene delineato nell’articolo 1 del DL numero 41 del 2021, che conferma e rinnova la misura introdotta all’inizio dell’emergenza coronavirus.</p>
<p>Come in passato, solo chi ha registrato un riduzione del fatturato può beneficiare delle somme stanziate, da un minimo di 1.000 e 2.000 euro fino a un massimo di 150.000 euro.</p>
<p>Si conferma la regola ma anche l’eccezione: chi ha attivato una partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, infatti, ha diritto a ricevere gli aiuti anche senza calo di fatturato.</p>
<h2>DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: le novità</h2>
<p>Sintetizzando al massimo, quindi, non viene modificato il doppio canale di accesso:</p>
<p>con calo di fatturato per tutti i titolari di “partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”;<br />senza calo di fatturato per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Ma le novità introdotte sono diverse e riguardano anche il requisito chiave. Il calcolo per verificare se si hanno o meno le carte in regola per accedere alla misura va effettuato su un periodo più ampio rispetto al passato: bisogna considerare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due interi anni, 2019 e 2020, e metterli a confronto.</p>
<p>La riduzione del 30 per cento, e non più del 33 per cento come stabilito dai precedenti provvedimenti emergenziali, fa scattare il diritto a beneficiare del sostegno.<br />In linea generale, il valore della perdita subita rappresenta anche la base per calcolare a quanto ammonta il contributo a fondo perduto.</p>
<table class="spip">
<thead>
<tr class="row_first">
<th id="idce07_c0">Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto</th>
<th id="idce07_c1">Ricavi e compensi di imprese e professionisti</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="row_odd odd">
<td headers="idce07_c0">60 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">fino a 100 mila euro</td>
</tr>
<tr class="row_even even">
<td headers="idce07_c0">50 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra 100 mila e 400 mila euro</td>
</tr>
<tr class="row_odd odd">
<td headers="idce07_c0">40 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra 400 mila euro e 1 milione di euro</td>
</tr>
<tr class="row_even even">
<td headers="idce07_c0">30 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra un milione e 5 milioni di euro</td>
</tr>
<tr class="row_odd odd">
<td headers="idce07_c0">20 per cento della perdita</td>
<td headers="idce07_c1">tra 5 e 10 milioni di euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2></h2>
<h2>DL Sostegni, contributi a fondo perduto senza calo di fatturato: come calcolare l’importo</h2>
<p>Ma come si calcola l’importo del contributo a fondo perduto per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019?</p>
<p>È possibile ipotizzare una risposta incrociando il testo del Decreto Sostegni con le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla misura prevista dal Decreto Rilancio:</p>
<p>se dal confronto tra 2020 e 2019 emerge un valore pari a zero o positivo, spetta l’importo minimo:<br />1.000 euro per le persone fisiche;<br />2.000 euro per tutti gli altri soggetti;<br />se, invece, emerge un valore negativo, quindi una riduzione, è possibile applicare la percentuale relativa alla soglia di ricavi e compensi di riferimento.</p>
<p>In ogni caso, però, se l’importo risulta inferiore al minimo stabilito, spettano comunque 1.000 o 2.000 euro.</p>
<h2>Modalità di fruizione del contributo</h2>
<p>A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:<br />&#8211; mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);<br />&#8211; mediante riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.<br />La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.<br />Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24. Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo).</p>
<p>La domanda potrà essere presentata a partire da martedì 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.</p>
<p>Provvedimento attuativo, modello di domanda, istruzioni e specifiche tecniche sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni.pdf" target="_blank" rel="noopener">Guida alla domanda a cura dell’Agenzia delle Entrate</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/provvedimento_agenzia_delle_entrate_contributi_a_fondo_perduto.pdf" target="_blank" rel="noopener">Contributi a fondo perduto: provvedimento Agenzia delle Entrate</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_mod.pdf" target="_blank" rel="noopener">Modulo di domanda contributi a fondo perduto</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_istr.pdf" target="_blank" rel="noopener">Istruzioni contributi a fondo perduto</a></p>
<p><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2021/03/contributi_a_fondo_perduto_specifiche_tecniche.pdf" target="_blank" rel="noopener">Specifiche tecniche domanda contributo a fondo perduto Decreto Sostegni</a></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/contributi-a-fondo-perduto-domanda-online-a-partire-da-martedi-30-marzo-2021/">Contributi a fondo perduto: domanda online a partire da martedì 30 marzo 2021</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contributi INPS artigiani e commercianti 2021</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/contributi-inps-artigiani-e-commercianti-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 16:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previdenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/contributi-inps-artigiani-e-commercianti-2021/">Contributi INPS artigiani e commercianti 2021</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>L’Inps, con la circolare n° 17 del 9 febbraio 2021, rende note le nuove aliquote relative all’anno 2021 per il versamento dei Contributi INPS artigiani e commercianti</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’INPS, con la Circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, ha ufficializzato <strong>le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti per l’annualità 2021.</strong></p>
<p><u>Le nuove aliquote</u></p>
<p>Le aliquote, per il versamento dei contributi dovuti all’INPS gestione ART/COM, previste per il 2021 sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: <strong>aliquota del 24% per gli artigiani e del 24,09% per i commercianti;</strong></li>
<li>coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: <strong>aliquota del 22,35% per gli artigiani e del 22,44% per i commercianti.</strong></li>
</ul>
<p>Come riportate graficamente nella seguente tabella riassuntiva:</p>
<table width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 432px;">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 84px;">
<p><strong>Artigiani</strong></p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p><strong>Commercianti</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 432px;">
<p><strong>Titolari</strong> di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 84px;">
<p>24%</p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p>24,09%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 432px;">
<p><strong>Coadiuvanti/coadiutori</strong> di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 84px;">
<p>22,35%</p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p>22,44%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si Ricorda, ai fini del calcolo, che la riduzione contributiva al 22,35 % per gli artigiani e 22,44% per i commercianti, è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato ha compiuto i 21 anni.</p>
<p><u>I contributi calcolati sul minimale</u></p>
<p>I contribuenti, come di consueto, dovranno versare la relativa quota a titolo di contributi fissi calcolati sul minimale e un’eventuale quota aggiuntiva calcolata sul reddito eccedente il minimale.</p>
<ul>
<li>titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: euro 3.836,16 per gli artigiani ed euro 3.850,52 per i commercianti;</li>
<li>coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: euro 3.572,94 per gli artigiani ed euro 3.587,29 per i commercianti.</li>
</ul>
<p>Come riportato in tabella:</p>
<table style="width: 631px;" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 216px;">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 170px;">
<p align="center"><strong>Artigiani</strong></p>
</td>
<td style="width: 246px;">
<p align="center"><strong>Commercianti</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 216px;">
<p><strong>Titolari</strong> di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 170px;">
<p align="center">€ <strong>3.836,16</strong><br /> (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)</p>
</td>
<td style="width: 246px;">
<p align="center">€ <strong>3.850,52</strong><br /> (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 216px;">
<p><strong>Coadiuvanti/coadiutori</strong> di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 170px;">
<p align="center">€ <strong>3.572,94</strong><br /> (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)</p>
</td>
<td style="width: 246px;">
<p align="center">€ <strong>3.587,29</strong><br /> (3.579,85IVS + 7,44 maternità)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso in cui, ci si riferisce a periodi inferiori all&#8217;anno solare, il contributo dovuto sul <em>minimale</em> deve essere rapportato a mese, e pertanto risulta pari a:</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 219px;">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 219px;">
<p align="center"><strong>Artigiani</strong></p>
</td>
<td style="width: 193px;">
<p align="center"><strong>Commercianti</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 219px;">
<p><strong>Titolari</strong> di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 219px;">
<p align="center">€ 319,68<br /> (319,06 IVS + 0,62 maternità)</p>
</td>
<td style="width: 193px;">
<p align="center">€ 320,88<br /> (320,26IVS + 0,62 maternità)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 219px;">
<p><strong>Coadiuvanti/coadiutori</strong> di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 219px;">
<p align="center">€ 297,75<br /> (297,13 IVS + 0,62 maternità)</p>
</td>
<td style="width: 193px;">
<p align="center">€ 298,94<br /> (298,32IVS + 0,62 maternità)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sulla eventuale quota reddituale che eccede il minimale di euro 15.953,00 e fino all’importo di 47.379,00 euro, i contribuenti iscritti alle gestioni ART/COM, dovranno versare i contributi previdenziali secondo le aliquote riportate in tabella, tenendo a mente che coloro i quali eccederanno il limite reddituale di 47.379,00 euro verseranno con un’ulteriore maggiorazione di aliquota di un punto percentuale.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 291px;">
<p align="center"><strong>Scaglione di reddito</strong></p>
</td>
<td style="width: 132px;">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 94px;">
<p align="center"><strong>Artigiani</strong></p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p align="center"><strong>Commercianti</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="width: 291px;">
<p><strong>Titolari</strong> di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 132px;">
<p>fino a € 47.379,00</p>
</td>
<td style="width: 94px;">
<p align="center">24%</p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p align="center">24,09%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 132px;">
<p>superiore a<br /> € 47.379,00</p>
</td>
<td style="width: 94px;">
<p align="center">25%</p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p align="center">25,09%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="width: 291px;">
<p><strong>Coadiuvanti/coadiutori</strong> di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 132px;">
<p>fino a € 47.379,00</p>
</td>
<td style="width: 94px;">
<p align="center">22,35%</p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p align="center">22,44%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 132px;">
<p>superiore a<br /> € 47.379,00</p>
</td>
<td style="width: 94px;">
<p align="center">23,35%</p>
</td>
<td style="width: 113px;">
<p align="center">23,44%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Il Massimale di reddito</u></p>
<p>Il massimale di reddito, oltre il quale non è dovuta contribuzione, è pari a euro 78.965,00. E’ bene evidenziare che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell&#8217;impresa e non massimali globali da riferire all&#8217;impresa stessa.</p>
<p>Si ricorda, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.</p>
<p><em>Ex adverso</em>, ai sensi dell’art.2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per l’anno 2021, a € 103.055,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.</p>
<p>Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come descritto nelle seguenti tabelle:</p>
<table width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 220px;">
<p>Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</p>
</td>
<td style="width: 220px;">
<p align="center"><strong>Artigiani</strong></p>
</td>
<td style="width: 191px;">
<p align="center"><strong>Commercianti</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 220px;">
<p>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 220px;">
<p align="center">€19.267,46<br /> (47.379,00*24%<br /> +31.586,00*25%)</p>
</td>
<td style="width: 191px;">
<p align="center">€ 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 220px;">
<p>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 220px;">
<p align="center">€17.964,54<br /> (47.379,00*22,35%<br /> +31.586,00*23,35%)</p>
</td>
<td style="width: 191px;">
<p align="center">€18.035,61<br /> (47.379,00*22,44% +31.586,00 *23,44%)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 204px;">
<p>Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva</p>
</td>
<td style="width: 204px;">
<p align="center"><strong>Artigiani</strong></p>
</td>
<td style="width: 223px;">
<p align="center"><strong>Commercianti</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 204px;">
<p>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 204px;">
<p align="center">€25.289,96<br /> (47.379,00*24%<br /> +55.676,00*25%)</p>
</td>
<td style="width: 223px;">
<p align="center">€ 25.382,71<br /> (47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 204px;">
<p>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td style="width: 204px;">
<p align="center">€23.589,55<br /> (47.379,00*22,35%<br /> +55.676,00*23,35%)</p>
</td>
<td style="width: 223px;">
<p align="center">€ 23.682,30<br /> (47.379,00*22,44% +55.676,00*23,44%)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>L’agevolazione per i forfettari</u></p>
<p><strong>Resta confermata l’agevolazione per i contribuenti forfettari che potranno usufruire anche per il 2021 di una riduzione contributiva del 35%.</strong> Coloro i quali già usufruiscono di tale riduzione non dovranno esercitare alcuna opzione, sempre che permangano i requisiti posti alla base dell’agevolazione. Per tutti gli altri è necessario inoltrare domanda all’ente entro il 28 febbraio 2021.</p>
<p><strong>I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.</strong></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>

<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/contributi-inps-artigiani-e-commercianti-2021/">Contributi INPS artigiani e commercianti 2021</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Artigiani e commercianti: contribuzione INPS per il 2021</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/artigiani-e-commercianti-contribuzione-inps-per-il-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 06:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previdenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=1248</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[
<div class="et_pb_section et_pb_section_3 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_3">
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p class="abstract" style="text-align: justify;"><strong>L’INPS ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. La circolare n. 17 del 2021 determina le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.</strong></p>
<p class="abstract"><strong></strong></p>
<div class="article-content">
<div>Con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, l’INPS aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020, accertata nella misura dello -0,3%.</div>
<h2 class="black"></h2>
<h2 class="black">Contribuzione dovuta</h2>
<div>In particolare, per l&#8217;anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:</div>
<div>&#8211; Artigiani: 24%;</div>
<div>&#8211; Commercianti: 24,09%,</div>
<div>da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.</div>
<div>Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d&#8217;impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00.</div>
<div>Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.</div>
<div>Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00.</div>
<h2 class="black"></h2>
<h2 class="black">Termini e modalità di versamento</h2>
<div>Anche per l’anno 2021 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono:</div>
<div>&#8211; 17 maggio 2021,</div>
<div>&#8211; 20 agosto 2021,</div>
<div>&#8211; 16 novembre 2021,</div>
<div>&#8211; 16 febbraio 2022.</div>
<div>In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.</div>
</div></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Contributi a fondo perduto: è l&#8217;ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/pronta-anche-la-guida-dedicata-per-illustrare-agli-operatori-economici-le-modalita-di-erogazione-e-ogni-aspetto-relativo-ai-benefici-previsti-dai-due-decreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 06:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/pronta-anche-la-guida-dedicata-per-illustrare-agli-operatori-economici-le-modalita-di-erogazione-e-ogni-aspetto-relativo-ai-benefici-previsti-dai-due-decreti/">Contributi a fondo perduto: è l&#8217;ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<h1></h1>
<!-- /divi:heading -->


<div class="et_pb_section et_pb_section_4 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_4  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3 class="article__subtitle">Pronta anche la guida dedicata per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.</h3>
<div class="article__content">
<p>Contributi a fondo perduto del decreto “Ristori” e “Ristori-<em>bis”</em>: da oggi al via le domande. In un <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-novembre-20-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">provvedimento</a>, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, approvato il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2923683/istanza_decr_ristori_mod.pdf/33fb1218-1629-47ef-2b9f-a2e36ec5406f" target="_blank" rel="noopener noreferrer">modello</a> “<em>Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis</em>” per l’indennizzo degli operatori colpiti dalla chiusura delle attività, con le relative <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2923683/istanza_decr_ristori_istr.pdf/19db5354-ab1d-9c43-5410-f2f00cc9d17f" target="_blank" rel="noopener noreferrer">istruzioni</a> di compilazione. L’istanza deve essere predisposta e inviata in modalità elettronica, tramite le procedure rese disponibili dall’Agenzia (o quelle di mercato che rispettino le specifiche tecniche allegate) a partire da oggi, venerdì 20 novembre 2020, e fino al 15 gennaio 2021, per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.<br /> Pronta anche la guida dedicata “<a href="https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2020/11/Contributi_a_fondo_perduto_per_i_settori_economici_con_nuove_restrizioni....pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni</a>”, disponibile nella sezione del sito “<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l’Agenzia informa</a>” e su questa rivista, un utile strumento informativo per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.</p>
<p> Sul sito dell’Agenzia, inoltre, è stata creata una nuova <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at" target="_blank" rel="noopener noreferrer">area tematica</a>, raggiungibile direttamente dalla <em>home</em> <em>page</em>, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.</p>
<p> I decreti “Ristori” e “Ristori-<em>bis”</em> (Dl n. 137/2020 e Dl n. 149/2020) per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica hanno stanziato nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’allegato 1 al Dl n. 137/2020 e nell’allegato 2 al Dl n. 149/2020. Ricordiamo che il <em>bonus</em> indicato dall’articolo 2 del Dl n. 149/2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”.<br /> L’Agenzia delle entrate, esaminata l’istanza, provvede all’accredito diretto del contributo in base al codice Ateco prevalente presente in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020.</p>
<p><strong>A chi spetta il contributo e come si calcola</strong><br /> Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto “Ristori” sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del decreto e  avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.<br /> Il contributo previsto dal decreto “Ristori-<em>bis”</em>, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le zone “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del decreto “Ristori”: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del decreto “Ristori-<em>bis”</em>; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.<br /> La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra fatturato corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.<br /> Le percentuali, riferibili al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl n. 34/2020, sono:</p>
<ul>
<li>20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro</li>
<li>15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro</li>
<li>10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro</li>
</ul>
<p>In ogni caso le somme non potranno superare i 150mila euro per ciascun beneficiario.<br /> Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  </p>
<p><strong>I dati da inviare con l’apposito modello</strong><br /> L’istanza dovrà indicare:</p>
<ul>
<li>il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, quello del legale rappresentante nel caso di persona giuridica, minore o interdetto, quello del <em>de cuius</em> se il richiedente è l’erede</li>
<li>se i compensi del 2019 sono inferiori o uguali o superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro o se sono superiori a 1 milione di euro</li>
<li>se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019</li>
<li>il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 (nelle istruzioni, le modalità di calcolo)</li>
<li>l’iban del richiedente</li>
<li>il codice fiscale dell’eventuale incaricato alla trasmissione telematica e la dichiarazione sostitutiva, in caso di conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza</li>
<li>data e firma.</li>
</ul>
<p><strong>Modalità e termini di invio dell’istanza </strong><br /> La domanda di accesso ai contributi va presentata, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, via <em>web</em> mediante il portale “<em>Fatture e corrispettivi</em>” del sito <em>internet</em> dell’Agenzia oppure attraverso l’utilizzo di un <em>software</em> di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “<em>Desktop telematico</em>”. L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali <em>Fiscoonline</em> o <em>Entratel</em> dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).<br /> La finestra per l’invio va dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.<br /> In caso di errore, entro tale periodo si può inoltrare una seconda istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.<br /> Dopo l’invio il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati.<br /> Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto con indicazione dei motivi.<br /> Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.<br /> Per vedere le ricevute basta andare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia (“la mia scrivania”) e nella sezione “<em>Consultazione degli invii effettuati</em>” dell’applicazione <em>web</em> predisposta per l’invio (portale “<em>Fatture e Corrispettivi</em>”).</p>
<p><strong>E</strong><strong>rogazione del contributo</strong><br /> L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.</p>
<p><strong>Attività di controllo</strong><br /> Prima di erogare il contributo, l’Agenzia effettua dei controlli per verificare l’esattezza dei dati ricevuti e le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tra i controlli vi è anche quello della verifica, effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza. Se poi da controlli effettuati successivamente all’erogazione del contributo emerge che le somme non erano spettanti, l’Agenzia delle entrate procederà all’attività di recupero oltre che all’irrogazione delle relative sanzioni.</p>
</div></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>

<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/pronta-anche-la-guida-dedicata-per-illustrare-agli-operatori-economici-le-modalita-di-erogazione-e-ogni-aspetto-relativo-ai-benefici-previsti-dai-due-decreti/">Contributi a fondo perduto: è l&#8217;ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprire un Negozio di Commercio al Dettaglio</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/aprire-un-negozio-di-commercio-al-dettaglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 08:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fare Impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=985</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[
<h3><strong>Cosa serve per aprire un negozio</strong></h3>
<ul>
<li><strong>apertura di una Partita Iva</strong></li>
<li>Iscrizione al Registro delle Imprese;</li>
<li>dichiarare al comune l’inizio di attività presentando regolare domanda negli appositi uffici.</li>
<li>iscrizione all’Inps;</li>
<li>iscrizione all’Inail; ( In presenza di dipendenti)</li>
<li>ottenere il certificato ASL; (se richiesta)</li>
<li>ottenere il permesso per l’esposizione dell’insegna e pagare la tassa per l’ingombro;</li>
<li>pagare la SIAE nel caso in cui pensi di diffondere musica;</li>
<li>presentare la denuncia di iscrizione per la Tassa sui Rifiuti (Comune)</li>
</ul>
<p>Oggi è possibile ottenere tutto ciò che serve per aprire un negozio con un’<strong>unica procedura </strong>tramite il servizio telematico ComUnica.</p>



<h3><strong>Gli altri adempimenti specifici per tipo di attività</strong></h3>
<p>Per alcune tipologie di negozi, come quelli del<strong> settore alimentare</strong>,&nbsp;sono necessari ulteriori adempimenti. In particolare, è necessario avere un&nbsp;certificato HACCP&nbsp;in corso di validità. Si tratta di un documento che attesta di avere le conoscenze sulla prevenzione dei rischi derivanti dal trattamento e dalla vendita di prodotti alimentari. L&#8217;HACCP non va confuso con l&#8217;<strong>attestato SAB</strong>&nbsp;(somministrazione alimenti e bevande) anche questo richiesto in questo settore. Tuttavia, mentre il SAB è obbligatorio solo per il titolare dell&#8217;attività, l&#8217;HACCP è richiesto a tutti gli addetti (es. cuochi, camerieri, etc.).</p>



<h3><strong>Negozio online</strong></h3>
<p>Per <strong>aprire un negozio online</strong> sono previsti gli <strong>stessi requisiti</strong> e <strong>adempimenti</strong> di un negozio fisico. In particolare, sono necessari tutti passaggi principali: dall&#8217;apertura della partita IVA all&#8217;iscrizione del registro delle imprese e SCIA. Infatti, un negozio online è un&#8217;attività commerciale a tutti gli effetti svolta, però, su un sito internet.</p>
<p>Questo tipo di negozio ha molti vantaggi. Infatti, prevede <strong>costi ridotti </strong>e una<strong> gestione più flessibile</strong>. Un&#8217;attività online non comporta costi di affitto per i punti vendita, né costi per gli stipendi di cassieri e commessi. Spesso, è possibile risparmiare anche sulla logistica e sui costi di gestione, aprendo un negozio online senza un magazzino (dropshipping). Inoltre, l&#8217;attività online consente di avere un&#8217;organizzazione più snella e aprire il negozio con il solo aiuto del proprio computer.</p>
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		<item>
		<title>Finanziamenti fino a 25.000 euro assistiti dal Fondo di Garanzia: al via la presentazione della domanda e disponibilità del modulo</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/finanziamenti-fino-a-25-000-euro-assistiti-dal-fondo-di-garanzia-al-via-la-presentazione-della-domanda-e-disponibilita-del-modulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 06:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Reso disponibile il modulo da presentare per accedere ai <strong>finanziamenti</strong> fino a 25.000 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato/ricavi) assistito dalle garanzie statali al 100% come previsto dal Decreto liquidità (&nbsp;art. 13, comma 1, lett. m) D.L. 23/2020). L’erogazione dei prestiti anche se automatici sono comunque sottoposti alla discrezionalità dell’ente finanziatore. La garanzia è concessione automaticamente dal Fondo centrale di garanzia per le PMI nei confronti dei titolari di partite IVA che rientrino&nbsp; nella definizione europea (raccomandazione della commissione Ue 2003/361) di microimprese e piccole e medie imprese aventi un fatturato fino a 50 milioni di euro oppure un attivo di 43 milioni di euro e numero massimo di 499 dipendenti.</p>
<p>Il Fondo centrale di garanzia per le PMI, gestito dal Mediocredito centrale, ha comunicato che&nbsp;la procedura on line che consente alle banche di caricare le <strong>richieste</strong> di garanzia su finanziamenti è già disponibile. Per cui tale procedura, si ripete già operativa, permette agli istituti di credito, il quale può procedere anche senza il riscontro del Fondo, di procedere all’erogazione del finanziamento appena ricevuto dal Fondo il riscontro della presa in carico della pratica. La banca attenderà tal riscontro per evitare di rimanere&nbsp;esposta al rischio che il medesimo beneficiario faccia richiesta a più istituti di credito, con conseguente improcedibilità delle richieste successive alla prima e conseguente mancanza della garanzia statale sugli importi nel mentre erogati.</p>
<p>Il Fondo di garanzia della PMI concederà la garanzia anche alle imprese che hanno <strong>crediti deteriorati</strong> con le banche (in particolare inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti). L’accesso alla garanzia non prevede più la valutazione del merito di credito dell’impresa da parte del Gestore del Fondo.</p>
<p>La&nbsp;<strong>durata del finanziamento</strong> è stabilità fino ad un massimo di <strong>72 rate mensili</strong>&nbsp;con un periodo di&nbsp;<strong>preammortamento di 24 mesi</strong>, ovverossia il prestito potrà iniziare a essere restituito dopo due anni con rate per i sei anni successivi. Il&nbsp;<strong>tasso massimo</strong>&nbsp;applicabile è rapportato al Rendistato (media rendimento titoli di Stato a cedola fissa, a marzo 2020 era pari a 0,388%), maggiorato dello&nbsp;<strong>0,2%</strong>.</p>
<p>Per poter accedere a tali finanziamenti assistiti da garanzia del 100% del Fondo occorre compilare il modulo <a href="https://www.studiocerbone.com/allegati/Allegato-4-bis.docx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Allegato 4-bis”</a> sia da imprese che dai lavoratori autonomi e inviarlo, allegando il documento di riconoscimento del sottoscrittore, anche a mezzo posta elettronica, anche non certificata, alla banca o al confidi.</p>
<h4><strong>I campi da compilare dell’Allegato 4-bis</strong></h4>
<p>Nel modulo va specificato:</p>
<ul>
<li>che il richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231;</li>
<li>che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici;</li>
<li>di accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche;</li>
<li>specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti);</li>
<li>al punto 17 del modulo vanno specificati gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi. (punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive integrazioni – il punto 17 non va compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale di garanzia);</li>
<li>impegno a&nbsp;<strong>trasmettere la documentazione richiesta</strong>&nbsp;al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente di tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo;</li>
</ul>
<p>Inoltre l’ABI ha precisato che al punto 13 del modello, relativa alla <strong>descrizione della finalità per la quale è chiesto il finanziamento</strong>, è possibile scrivere semplicemente <strong>“liquidità”.&nbsp;</strong></p>
<p>Al punto 12 del modulo va indicato il <strong>codice Ateco</strong> dell’attività economica esercitata interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19.</p>
<p>Nel punto 15 del modulo va riportato, relativamente all’ultimo esercizio contabile per il quale è stato depositato il bilancio o la dichiarazione fiscale, va indicato l’anno e l’importo dei ricavi.</p>
<p>Nel punto 2 della scheda 2 (pagina 2/2) del modulo andranno trascritti i dati relativi:</p>
<ul>
<li>il <strong>fatturato in migliaia di euro,</strong> per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;</li>
<li>il <strong>totale dell’attivo patrimoniale,</strong>&nbsp;per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell’impresa</li>
</ul>
<p>Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un’autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.</p>
<p><strong>Controlli e sanzioni</strong></p>
<p>Nel modello va dato l’assenso per eventuali controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari.</p>
<p>In caso di revoche totali o parziali dell’agevolazioni si è obbligati a versare al Fondo l’importo parti all’aiuto ottenuto (in termine di equivalente sovvenzione lordo) e delle eventuali sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.</p>
<p>Allegati</p>
<ul>
<li><strong>modulo <a href="https://www.studiocerbone.com/allegati/Allegato-4-bis.docx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Allegato 4-bis”</a></strong></li>
<li><strong><a href="https://italfiscoconsulting.it/wp-content/uploads/2020/04/Circolare-000723-16-aprile-2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">circolare ABI sulle modalità di compilazione del modello Allegato 4-bis</a></strong></li>
</ul>
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		<item>
		<title>Corso di Formazione per la preparazione al CONCORSO ORDINARIO per DSGA</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/corso-di-formazione-per-la-preparazione-al-concorso-ordinario-per-dsga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 15:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
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				<div class="et_pb_text_inner"><h4>PRESENTAZIONE</h4>
<p>Il Dipartimento Nazionale di Formazione della FNAMP/AMPI offre l’opportunità, a tutti gli iscritti e ai loro familiari, di seguire gratuitamente un Corso di formazione online finalizzato alla preparazione al Concorso ordinario per la figura di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) nelle Scuole statali di ogni ordine e grado. Il DSGA è la figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità, dopo il Dirigente Scolastico.</p>
<h4>FINALITA’</h4>
<p>La proposta formativa mira a offrire una preparazione atta ad affrontare la prova preselettiva prevista dal bando concorsuale.</p>
<h4>CONTENUTI</h4>
<p>I materiali di studio e di esercitazione ai test sono realizzati da Dirigenti Scolastici, DSGA, esperti senior e vertono sulle tematiche riguardanti le attività di tipo amministrativo, contabile e direttivo così come desunte dagli argomenti dal bando: Diritto Costituzionale e Amministrativo, elementi di Diritto civile, Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, Diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico, Legislazione scolastica e Diritto penale con riferimento ai reati contro la P.A.</p>
<h4>MODALITA’ DI SVOLGIMENTO</h4>
<p>Il Corso per la preparazione alla prova preselettiva è erogato online su piattaforma e-learning dedicata, fruibile 24h su 24, all’interno della quale un simulatore predisposto ad hoc consentirà ai corsisti sia di esercitarsi con i test via via somministrati sia di svolgere simulazioni computer based su una banca dati contenente oltre 5000 quiz.</p>
<h4>COSTI E PAGAMENTO</h4>
<p>Il Corso erogato online è RISERVATO e GRATUITO per tutti gli iscritti della FNAMP/AMPI e per i loro familiari. Per maggiori info contattare mail: <a href="mailto:info@fnamp.it">info@fnamp.it</a></p>
<h4><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></h4>
<h4><a href="https://www.confesercentivesuviana.it/wp-content/uploads/2019/02/SCHEDA-DIDATTICA-CORSO-DSGA-FNAMP-AMPI-3.pdf"><span style="color: #ff0000;"><strong>SCHEDA DIDATTICA</strong></span></a></h4></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/corso-di-formazione-per-la-preparazione-al-concorso-ordinario-per-dsga/">Corso di Formazione per la preparazione al CONCORSO ORDINARIO per DSGA</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/artigiani-ed-esercenti-attivita-commerciali-contribuzione-per-lanno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=567</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_6 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><h3 style="text-align: justify;"><strong>1.    </strong><strong>Premessa</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato sulla GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell&#8217;INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.</p>
<p style="text-align: justify;">Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. </strong><strong>Contribuzione IVS sul minimale di reddito</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, per l&#8217;anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 &#8211; moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2019 (€ 48,74) ed aggiungendo al prodotto l&#8217;importo di € 671,39 così come disposto dall&#8217;articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:</p>
<table class="con_bordo" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"><strong>Artigiani</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Commercianti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</td>
<td style="text-align: center;">24%</td>
<td style="text-align: center;">24,09%</td>
</tr>
<tr>
<td>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td>
<td style="text-align: center;">21,45%</td>
<td style="text-align: center;">21,54%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">La riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:</p>
<table class="con_bordo" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"><strong>Artigiani</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Commercianti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</td>
<td>
<p>€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità)</td>
</tr>
<tr>
<td>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td>
<td>€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità)</td>
<td>€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Per i periodi inferiori all&#8217;anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:</p>
<table class="con_bordo" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"><strong>Artigiani</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Commercianti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</td>
<td>€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità)</td>
<td>€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità)</td>
</tr>
<tr>
<td>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td>
<td>€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità)</td>
<td>€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell&#8217;impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d&#8217;impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.</p>
<p style="text-align: justify;">Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:</p>
<table class="con_bordo" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"><strong>Scaglione di reddito</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Artigiani</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Commercianti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni</td>
<td>fino a € 47.143,00</td>
<td style="text-align: center;">24%</td>
<td style="text-align: center;">24,09%</td>
</tr>
<tr>
<td>superiore a € 47.143,00</td>
<td style="text-align: center;">25%</td>
<td style="text-align: center;">25,09%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td>
<td>fino a € 47.143,00</td>
<td style="text-align: center;">21,45%</td>
<td style="text-align: center;">21,54%</td>
</tr>
<tr>
<td>superiore a € 47.143,00</td>
<td style="text-align: center;">22,45%</td>
<td style="text-align: center;">22,54%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d&#8217;impresa prodotti nel 2019 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>4. Massimale imponibile di reddito annuo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d&#8217;impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l&#8217;assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2019 pari ad € 47.143,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;anno 2019, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.572,00 (€ 47.143,00 più € 31.429,00).</p>
<p style="text-align: justify;">Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell&#8217;impresa e non massimali globali da riferire all&#8217;impresa stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, ad € 102.543,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:</p>
<table class="con_bordo" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">
<p style="text-align: center;"><strong>Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"><strong>Artigiani</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Commercianti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni</td>
<td>€ 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%)</td>
<td>€ 19.242,27 (47.143,00*24,0% +31.429,00*25,09)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
<p>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</p>
</td>
<td>€17.167,98(47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%)</td>
<td>€ 17.238,69 (47.143,00*21,54% +31.429,00 *22,54%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="con_bordo" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">
<p style="text-align: center;"><strong>Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"><strong>Artigiani</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Commercianti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni</td>
<td>€ 25.164,32(47.143,00*24%+55.400,00*25%)</td>
<td>€ 25.256,60 (47.143,00*24,09% +55.400,00*25,09%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</td>
<td>€22.549,47(47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%)</td>
<td>€ 22.641,76 (47.143,00*21,54% +55.400,00*22,54%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>5. Contribuzione a saldo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:</p>
<p style="text-align: justify;">a. è calcolato sulla totalità dei redditi d&#8217;impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall&#8217;attività che dà titolo all&#8217;iscrizione nella gestione di appartenenza);</p>
<p style="text-align: justify;">b. è rapportato ai redditi d&#8217;impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell&#8217;anno 2019, ai redditi 2019, da denunciare al fisco nel 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d&#8217;impresa realizzati nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo la circolare n. 82/18), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>6. Imprese con collaboratori</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Qualora il titolare si avvalga anche dell&#8217;attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) imprese familiari legalmente costituite:</em></p>
<p style="text-align: justify;">sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) aziende non costituite in imprese familiari:</em></p>
<p style="text-align: justify;">il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell&#8217;impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Coloro che esercitano l&#8217;attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all&#8217;osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull&#8217;effettivo reddito, maggiorati dell&#8217;importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>8.</strong> <strong>Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato, cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime previdenziale agevolato, al quale non è stata apportata alcuna modifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente detto regime risulta vigente anche per il 2019, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2019 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>9. Termini e modalità di versamento </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;</li>
<li>entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.</p></div>
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			</div></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/artigiani-ed-esercenti-attivita-commerciali-contribuzione-per-lanno-2019/">Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabella contributi colf e badanti 2018</title>
		<link>https://www.confesercentivesuviana.it/tabella-contributi-colf-badanti-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previdenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confesercentivesuviana.it/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[<p>I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base: &#8211; alla retribuzione effettiva oraria; &#8211; alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria; &#8211; al valore convenzionale, anch&#8217;esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell&#8217;alloggio. I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:<br />
&#8211; alla retribuzione effettiva oraria;<br />
&#8211; alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;<br />
&#8211; al valore convenzionale, anch&#8217;esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell&#8217;alloggio.</p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p style="text-align: justify;">I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.<br />
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l&#8217;indennità di disoccupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C&#8217;è da precisare, però, che <strong>in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2018 in relazione alla retribuzione <strong>senza contributo addizionale </strong>(contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti):</p>
<p style="text-align: justify;">Tabella contributi inps per lavoratori domestici a tempo indeterminato:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="95">Ore di lavoro settimanali</td>
<td colspan="2" width="133">Retribuzione effettiva oraria</td>
<td rowspan="2" width="84">Contributo orario compresa CUAF</td>
<td rowspan="2" width="95">Contributo orario esclusa CUAF</td>
<td rowspan="2" width="95">Contributo orario dipendente</td>
</tr>
<tr>
<td width="65">da</td>
<td width="65">A</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="95">Fino a 24 ore settimanali</td>
<td width="65">0 (*)</td>
<td width="65">7,97</td>
<td width="84">1,41</td>
<td width="95">1,42</td>
<td width="95">0,35</td>
</tr>
<tr>
<td width="65">7,97</td>
<td width="65">9,70</td>
<td width="84">1,59</td>
<td width="95">1,60</td>
<td width="95">0,40</td>
</tr>
<tr>
<td width="65">9,71</td>
<td width="65">999</td>
<td width="84">1,94</td>
<td width="95">1,95</td>
<td width="95">0,49</td>
</tr>
<tr>
<td width="95">Prestazioni superiori a 24 ore settimanali</td>
<td width="65">0</td>
<td width="65">999</td>
<td width="84">1,02</td>
<td width="95">1,03</td>
<td width="95">0,26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2018 in relazione alla retribuzione <strong>con contributo addizionale</strong> (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti):</p>
<p style="text-align: justify;">Tabella contributi inps per lavoratori domestici a tempo determinato:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="95">Ore di lavoro settimanali</td>
<td colspan="2" width="133">Retribuzione effettiva oraria</td>
<td rowspan="2" width="84">Contributo orario compresa CUAF</td>
<td rowspan="2" width="95">Contributo orario esclusa CUAF</td>
<td rowspan="2" width="95">Contributo orario dipendente</td>
</tr>
<tr>
<td width="65">da</td>
<td width="65">A</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="95">Fino a 24 ore settimanali</td>
<td width="65">0</td>
<td width="65">7,97</td>
<td width="84">1,51</td>
<td width="95">1,51</td>
<td width="95">0,35</td>
</tr>
<tr>
<td width="65">7,97</td>
<td width="65">9,70</td>
<td width="84">1,70</td>
<td width="95">1,71</td>
<td width="95">0,40</td>
</tr>
<tr>
<td width="65">9,71</td>
<td width="65">999</td>
<td width="84">2,07</td>
<td width="95">2,08</td>
<td width="95">0,49</td>
</tr>
<tr>
<td width="95">Prestazioni superiori a 24 ore settimanali</td>
<td width="65">0</td>
<td width="65">999</td>
<td width="84">1,10</td>
<td width="95">1,10</td>
<td width="95">0,26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>scadenza</strong></td>
<td><strong>Periodo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>dal 1° al 10 aprile</td>
<td>versamento per il 1° trimestre</td>
</tr>
<tr>
<td>dal 1° al 10 luglio</td>
<td>versamento per il 2° trimestre</td>
</tr>
<tr>
<td>dal 1° al 10 ottobre</td>
<td>versamento per il 3° trimestre</td>
</tr>
<tr>
<td>dal 1° al 12 gennaio</td>
<td>versamento per il 4° trimestre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>In caso di cessazione</strong> del rapporto, però, i contributi devono essere pagati <strong>entro i dieci giorni</strong> successivi alla cessazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confesercentivesuviana.it/tabella-contributi-colf-badanti-2018/">Tabella contributi colf e badanti 2018</a> proviene da <a href="https://www.confesercentivesuviana.it">Confesercenti Vesuviana - Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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